In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 1 (Indirizzo e programmazione pluriennale)   delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall’istituzione di nuovi tributi. Nell’importo predetto è altresì tenuto conto della quota di spettanza dei comuni sui tributi locali istituiti con la legislazione statale, come individuata con apposita normativa provinciale da emanarsi entro il 30 giugno 2012. [Fermo restando il termine previsto dall’ordinamento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente a materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.] 2) 3)

(2)  Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale: 

  1. fondo ordinario;
  2. fondo per investimenti;
  3. fondo per ammortamento mutui;
  4. fondo perequativo;
  5. fondo di rotazione per investimenti. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

(3) I finanziamenti a carico del fondo ordinario, sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento. 12)  

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
3)
Il terzo periodo dell'art. 1, comma 1, così come introdotto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
4)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
5)
Vedi anche l'art. 4 comma 1 della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
6)
Vedi anche l'art. 3, comma 1 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 28.
7)
Vedi anche l'art. 5, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
8)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 21 settembre 2018, n. 20.
9)
Vedi anche l'art. 9, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
10)
Vedi anche l'art. 7, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
11)
Vedi anche l'art. 4, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
12)
L'art. 1, comma 3, è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, poi modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 23. dicembre 2015, n. 18.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionAutonomia gestionale e rappresentanza comunale
ActionActionArt. 1 (Indirizzo e programmazione pluriennale)  
ActionActionArt. 2 (Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi)
ActionActionArt. 2/bis (Funzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sugli enti locali)
ActionActionArt. 2/ter  
ActionActionArt. 3
ActionActionDisciplina degli interventi finanziari
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionActionm) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
ActionActionn) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
ActionActiono) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico