(1) Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano espleta anche il servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano alle condizioni e nei limiti da concordare previamente con il gestore dell'aeroporto medesimo.
(2) Per sopperire alle nuove esigenze operative e per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1, la dotazione organica del ruolo speciale dei servizi antincendi - corpo permanente dei vigile del fuoco di Bolzano, di cui all'allegato 2 della L.P. n. 11/1991, è aumentata complessivamente di 25 unità con la suddivisione risultante dall'allegato 2 della presente legge.
(3) Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, per il personale del ruolo speciale di cui al comma 2 si applicano i profili professionali dell'area operativa tecnica previsti per il corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(4) La dotazione organica dei singoli profili professionali di cui al comma 3 è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 11/1991.