(1) I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:
- durante l'anno scolastico;
- durante le ferie scolastiche;
- a conclusione dei corsi.
(2) Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.
(3) La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.
(4) Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, nè a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali.31)
(5) Per i tirocini di cui al comma 4, compresi quelli che comportano lavori leggeri, deve essere rispettato il requisito dell’età minima di 14 anni previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), della direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani. I datori di lavoro che offrono tirocini sono obbligati a prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani conformemente all’articolo 6 della direttiva 94/33/CE, a limitare la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale prevista all’articolo 8 della direttiva 94/33/CE, a rispettare il divieto di lavoro notturno di cui all’articolo 9 della direttiva 94/33/CE nonché i periodi di riposo di cui agli articoli 10 e 11 e le pause di cui all’articolo 12 della direttiva 94/33/CE. 32)