(1) Alle associazioni e istituzioni pubbliche e private operanti in Alto Adige, con un numero di associati pari ad almeno 5.000 lavoratori subordinati, aventi come fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali contributi per l’acquisto di beni immobili e mobili nonché per le spese di locazione di beni immobili.
(2) La Giunta provinciale approva i contributi di cui al comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione degli stessi. 13)