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a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 381)
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1992, n. 45.

Art. 3

(1) Il comitato tecnico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata delle legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

(2) I membri effettivi sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato. 6)

(3) Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza, che possono altresì partecipare alle sue adunanze per fornire chiarimenti e delucidazioni che richiedano specifica specializzazione.

(4) La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente in provincia quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 7)

(5)  8)

(6) Ai componenti del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

(7) Le adunanze del comitato tecnico provinciale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere comunque presenti. Per l'esame dei progetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 è prescritta la presenza di almeno un membro aggiunto. I pareri del comitato tecnico sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

(8) Il parere di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi e il parere di cui alla lettera c) nel termine di 90 giorni. Decorsi tali termini il parere si intende emesso in senso positivo.

6)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.
7)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
8)
Abrogato dall'art. 84 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.
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