(1) Sulla base dei vigenti indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'ente obbligato concede in uso alla scuola i locali ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica.
(2) Per garantire la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili nella provincia, la Giunta provinciale approva appositi piani, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente e previa intesa con il comune interessato, qualora trattasi dell'utilizzazione di edifici di proprietà comunale. I piani, elaborati dai competenti uffici provinciali, tengono conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.
(3) Detti piani prevedono, ove necessario, anche l'utilizzazione di edifici e/o di locali in uso a scuole di tipo diverso da quelle per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali necessari.
(4) I rapporti tra ente obbligato alla fornitura dei locali ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora trattasi di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che prevede l'assegnazione in uso gratuito.4)