(1) Nel caso in cui siano in corso lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di un edificio che, ai sensi della presente legge, è oggetto di trasferimento, i comuni o loro consorzi e la Provincia provvedono alla consegna del relativo immobile dopo che ne sia stato accertato lo stato di consistenza da parte dell'ente appaltante.
(2) Gli enti obbligati subentrano altresì in tutti i rapporti giuridici relativi alle opere scolastiche di propria competenza contemplate dalla presente legge, già appaltate ma non ancora iniziate, come pure a progetti di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici in qualunque fase di realizzazione detti progetti si trovino, nonché nella proprietà delle relative aree edificiali e pertinenziali.
(3) La Giunta provinciale rispettivamente i comuni o loro consorzi sono autorizzati ad affidare, rispettivamente ai comuni o loro consorzi ovvero alla Provincia e previo consenso dell'appaltatore, l'esecuzione sia dei lavori già appaltati ma non iniziati, di propria competenza, sia di quelli in corso di esecuzione, relativi ad edifici destinati ad uso di scuole ed istituti di diverso ordine e grado.