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d) Legge provinciale16 ottobre 1992, n. 371)
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 11 (Trasferimento di beni patrimoniali)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano succede ai comuni o loro consorzi, a titolo gratuito, nella proprietà degli edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti e attrezzature, sede degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica.

(2)  I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze e arredamenti di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Sono esclusi dal trasferimento i mezzi didattici e le attrezzature di varia natura delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, acquistati con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Rimangono inoltre di proprietà della Provincia le scuole materne provinciali gestite da soggetti di diritto privato.17) 

(3)  Gli immobili destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado sono trasferiti in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero del comune interessato solo per le parti stabilmente destinate a sede degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica, rispettivamente di scuole materne o di scuole dell'obbligo. Le pertinenze ad uso comune, come le palestre, i campi sportivi, le piscine ed attrezzature analoghe rimangono in proprietà della Provincia o vengono trasferite alla stessa. Sono comunque fatti salvi i diritti di proprietà per quelle parti dell'immobile non utilizzate e non utilizzabili a fini scolastici.

(4)  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla consegna all'ente avente diritto dei beni patrimoniali di cui alla presente legge, mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio tra gli organi competenti delle rispettive amministrazioni. I verbali di cui sopra costituiscono titolo per la voltura e la conseguente intavolazione dell'immobile.

(5)  L'intavolazione e la voltura, nonché l'iscrizione dei beni è effettuata a cura del Presidente della giunta provinciale rispettivamente del sindaco territorialmente competente.

(6)  Il trasferimento dei beni patrimoniali con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri comprensivi dei mutui a carico e le spese inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.

(7)  Fatta salva la proprietà della Provincia sugli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo, e nel rispetto delle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, l'utilizzo di quelle strutture delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica che possono essere destinate ad altri scopi di pubblica utilità, viene regolato da apposita convenzione tra comune competente per territorio e Provincia. Questa disposizione trova applicazione anche per le altre istituzioni scolastiche che rientrano nella competenza della Provincia.18) 

(8)  Per gli edifici e le aule già concesse in locazione alla Provincia da parte di comuni all'entrata in vigore della presente legge e per i quali è previsto nel programma edilizio scolastico un proprio edificio, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2.

(8/bis)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui istituzioni scolastiche e loro pertinenze siano state utilizzate temporaneamente per altre finalità, pur essendo destinate a edifici scolastici.19) 

(8/ter)  Gli edifici trasferiti alla Provincia o ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per attività scolastiche di competenza provinciale. Una diversa destinazione è subordinata al preventivo ritrasferimento dell'immobile all'ente originariamente proprietario, ovvero alla corresponsione di un indennizzo a suo favore pari al valore di espropriazione stimato dalla Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di duplice uso degli edifici scolastici o in altri casi in cui la destinazione definitiva dell'infrastruttura non è prevedibile, viene stipulato provvisoriamente un contratto di comodato per quanto concerne l'uso per finalità scolastiche. Il relativo edificio viene messo in ogni caso a disposizione per finalità scolastiche finché sussiste il relativo fabbisogno.20) 

17)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
18)
Il comma 7 è stato integrato dall'art. 1, comma 9, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
19)
Il comma 8/bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
20)
Il comma 8/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.
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