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a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 5 (Licenza d'uso)

(1)  Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità ovvero, ove prescritto, il verbale di collaudo, di cui all'articolo 4 per gli edifici e impianti.

(2)  La licenza d'uso è comprensiva delle certificazioni previste dalle norme vigenti nelle materie indicate all'articolo 1, fatte salve quelle di esclusiva competenza di organi dello Stato.

(3)  Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza o un'ispezione di controllo all'Ufficio Prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente quando trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti. 5)

(4)  In caso di constatata inosservanza delle norme di cui all'articolo 1 il sindaco nega la licenza d'uso.

(5)  Per le attività e gli impianti da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere inviata a cura della ditta installatrice, o del collaudatore, all'Ufficio Prevenzione incendi, una scheda tecnica dell'opera e dell'impianto di cui all'articolo 1, contenente i dati di riconoscimento e le principali caratteristiche. 6)

(6)  La licenza d'uso ha validità, ai sensi del presente articolo, fintanto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni costruttive, impiantistiche, di deposito e lavorazione di sostanze pericolose e non vengano superati i limiti massimi di affollamento autorizzati.

5)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 3, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
6)
L'art. 5, comma 5, è stato così modificato dall'art. 5, comma 4, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
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