(1) Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile:
(2) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 17) 18)