(1) La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'Ufficio Prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente. 14)
(2) L'Ufficio Prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni: 15)