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a) LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 161)
Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 giugno 1992, n. 26.

Art. 2/bis (Distanze di sicurezza dai gasdotti)

(1) In attuazione della direttiva 2003/55/CE la Giunta provinciale è autorizzata a definire, ai fini della sicurezza antincendi per il trasporto di gas naturale, per le tubazioni di nuova costruzione o in esercizio ubicate sul territorio provinciale, con pressione di esercizio fino a 64 bar, le distanze di sicurezza con proprio provvedimento. 2)

2)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.