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a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 7 (Organo di conciliazione)

(1)  Al fine di comporre controversie tra distributori, produttori e consumatori, questi ultimi hanno la possibilità di rivolgersi all'organo di conciliazione.

(2)  L'organo di conciliazione è composto da 3 membri, ovvero un rappresentante della categoria economica o del servizio pubblico interessati, un rappresentante delle associazioni dei consumatori, nonché dal Presidente, sorteggiato tra i nominativi di un elenco all'uopo predisposto. In base alle norme di un regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della giunta provinciale, in questo elenco possono essere inserite tutte le persone in possesso dei requisiti fissati dal regolamento stesso, dovendosi trattare in ogni caso di esperti nel campo della tutela del consumatore.

(3)  Versato un contributo spese, la cui entità verrà determinata dal regolamento di esecuzione di cui sopra, le parti avviano il procedimento davanti all'organo di conciliazione mediante il deposito scritto dei motivi del reclamo, dopodichè questo avvia un tentativo di mediazione tra le parti allo scopo di comporre la controversia. Qualora il tentativo di mediazione dovesse fallire, entro 30 giorni dal deposito del reclamo viene emesso il lodo, che deve essere motivato ed esprimersi in merito ai singoli punti indicati nel reclamo.

(4)  Il lodo è definitivo e tra le parti ha la stessa validità giuridica di un contratto. Le parti hanno comunque la facoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

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