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a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 3 (Requisiti)   delibera sentenza

(1)  L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

(2)  Le persone fisiche devono avere capacità di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.

(3)  Alle persone giuridiche l'autorizzazione è concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti.

(4)  L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 10) 

(5)  L'autorizzazione può essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati dichiarati falliti.

(6)  Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi 4 e 5, l'autorizzazione, rispettivamente deve o può essere revocata.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
10)
L'art. 3, comma 4 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
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