(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza.
(2) Le licenze già concesse e i certificati di collaudo concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.
(3) Il comma 6/bis dell’articolo 6 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, che verrà emanato dopo l’entrata in vigore del presente comma. 32)