(1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro. 12) 29)
(1/bis) In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata. 30)
(1/ter) In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza d’esercizio fino a sette giorni consecutivi. 30)
(1/quater) In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.30)
(2) Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio. 31)
(3) I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.