(1) La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione. 3)
(2) Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 4)
(3) Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo4)
(4) Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreché siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.
(5) Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 5)