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c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 7 (Personale)  

(1)  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.

(2)  Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la disciplina vigente per la nomina a segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare al concorso anche chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, oppure quale dipendente pubblico nell’ottava qualifica funzionale per almeno nove anni.  Il segretario generale della comunità comprensoriale esercita anche le funzioni di direttore generale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 13) 14)

(2-bis)  Al personale dirigente delle comunità comprensoriali si applica il titolo I della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. Ai direttori dei servizi sociali è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia e a tutti gli altri dirigenti è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia. 15)

(2-ter)  In caso di assenza o impedimento il dirigente può essere sostituito dal segretario generale. 16)

(3)  Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica della comunità comprensoriale. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa stipulazione di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o stipulazione di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, o partecipazione a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, o conclusione di un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i quali assumono la gestione di progetti UE per conto delle Comunità comprensoriali o dei comuni del loro comprensorio, per la durata del relativo progetto nonché eventuali assunzioni di personale disciplinate da leggi speciali che prevedono assunzioni al di fuori della pianta organica. 17)

(4)  La pianta organica non può superare i parametri stabiliti con regolamento. 18)

13)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
14)
L'art. 7, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
15)
L’art. 7, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 4, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
16)
L’art. 7, comma 2-ter, è stato inserito dall’art. 4, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
17)
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
18)
L'art. 7, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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