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a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 51)2)
Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 8 (Personale)

(1) La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

(2) Il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia può essere impiegato nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsti dalla vigente normativa previdenziale, nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché comma 2. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 10)

(3) La Giunta provinciale fissa annualmente il limite massimo delle unità di personale che può avvalersi della facoltà di cui al comma 1. Le relative condizioni, obblighi e modalità sono determinati sia dalle disposizioni provinciali riguardanti il personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge. 10)

(4) La collocazione e l’assegnazione del personale avviene, su esplicita richiesta degli interessati, tramite le Ripartizioni provinciali Personale e Presidenza. All’uopo la Provincia può stipulare convenzioni con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell’assegnazione del personale è necessario il consenso del direttore dell’unità organizzativa di appartenenza. La valutazione dell’idoneità dei singoli candidati è di pertinenza dell’organizzazione presso la quale verrà svolto il servizio. Requisito necessario per l’accesso al servizio è il possesso di una adeguata formazione per l’impiego e per la collaborazione ai progetti. I relativi corsi sono proposti dall’organizzazione.10)

(5) L’impiego del personale di cui al comma 2 può avvenire anche nell’ambito dei progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Provincia.10)

(6) I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati dalla Giunta provinciale e sono a carico delle spese generali per il personale della Provincia. La stipulazione di un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile e del rischio d’infortunio è a carico dell’organizzazione.10)

10)
L'art. 8, commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono stati aggiunti dall'art. 27, comma 1, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19.
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