(1) Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.
(2) Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attività convenzionata.
(3) Per l'esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell'operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso. 8)