(1) La classificazione delle strade provinciali, o di tratti di strada, è disposta dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico provinciale e dei comuni territorialmente interessati.
(2) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche tecniche delle strade provinciali, avuto riguardo alla loro importanza per il traffico e alla funzione che assolvono nell'ambito della viabilità nel territorio interessato.