(1) La Provincia può assumersi la costruzione, la manutenzione straordinaria, il ripristino e le migliorie delle strade comunali, a condizione che il comune o relativo consorzio si assuma le relative spese e presenti un progetto approvato dagli organi competenti.
(2) Le spese di cui al comma 1 sono calcolate in base al consuntivo dei lavori eseguiti.
(3) Se i lavori di cui al comma 1 vengono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il comune, o consorzio, deve rimborsare alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.
(4) Il pagamento delle spese a carico del comune per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 dovrà avvenire a lavori ultimati. Se la Provincia assume la manutenzione ordinaria della strada, il pagamento delle citate spese dovrà essere effettuato unitamente a quello della rata annuale per la manutenzione ordinaria di cui all'articolo 13.
(5) La Giunta provinciale può provvedere, direttamente o con contributi, alla costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.