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a) Legge provinciale19 giugno 1991, n. 181)
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28.

Art. 6 (Denuncia per la raccolta dei funghi)

(1)  La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. È costituita dall’attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall’istituto tesoriere o da un’associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L’avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l’attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.  8)

(2)  La denuncia ha validità giornaliera o plurigiornaliera e acquista efficacia con il pagamento di un diritto di raccolta, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale. La denuncia non è efficace nelle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3.

(3)  Entro la fine di ogni anno i comuni presentano all'ispettorato forestale territorialmente competente il rendiconto del numero di denunce effettuate ed i relativi introiti. I comuni trattengono il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di raccolta e comunque il 100 per cento degli stessi in caso di introiti non superiori a 500 euro l'anno. In caso di introiti superiori a 500 euro, il 75 per cento degli stessi viene utilizzato, d'intesa con il relativo ispettorato forestale, per interventi di miglioramento del patrimonio forestale.

(4)  Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso della quietanza di versamento del diritto di raccolta soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo, o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. Si provvede anche alla confisca dei funghi.

(5)  Chi versa soltanto in parte il diritto di raccolta o non esibisce un documento di riconoscimento valido soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro.9) 

8)
L'art. 6, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
9)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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