(1) La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.
(2) Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.4)
(3) La costituzione di superfici destinate alla raccolta funghi a pagamento è vietata; l'inosservanza di questa prescrizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 241 euro.4)