(1) La Giunta provinciale, su richiesta motivata del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può vietare la raccolta dei funghi in zone appositamente delimitate.2)
(2) I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.
(3) Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 68 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.3)
(4) Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 86 euro a 477 euro oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.3)