In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 32/bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)    delibera sentenza

(1)  L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l'acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni.

(2)  L'atto di acquisizione:

  1. può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
  2. dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
  3. determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
  4. è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
  5. comporta il passaggio del diritto di proprietà;
  6. è trascritto senza indugio presso l'ufficio tavolare.

(3)  Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.

(4)  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

(5)  Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:

  1. nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica utilità;68)
  2. col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. 69)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - acquisizione ex art. 32 bis L.P. n. 10/1991 - annullamento della procedura espropriativa - ordine del giudice di restituire il bene - irrilevanza dell'utilizzo del bene riconducibile ad un illecito civile
68)
La lettera a) dell'art. 32/bis, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
69)
L'art. 32/bis è stato aggiunto dall'art. 45 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente modificato dall'art. 20, commi 3 e 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7. 
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
ActionActionb) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionDisposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone
ActionActionRestituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità
ActionActionOccupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche
ActionActionOccupazioni d'urgenza
ActionActionArt. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)    
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActionArt. 31 (Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa)
ActionActionArt. 32 (Regolazione tavolare di vecchie pendenze)  
ActionActionArt. 32/bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)   
ActionActionc) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico