(1) Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo 17 possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 3, comma 4, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente.
(2) Le somme versate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell'articolo 17, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili. 49)