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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1)  I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all’Ufficio Idrologia e dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato. 31)

(2)  In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l’Ufficio Idrologia e dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica. 32)

(3)  In base agli atti di collaudo, il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 2. 33)

(4)  Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma 2, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. 34)

31)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 25, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
32)
L'art. 7, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 26, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
33)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 27, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
34)
L'art. 7, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 27, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.