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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 6 (Sanzioni)

(1)  Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 10.000  a Euro 20.000. 27) 

(2)  Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 5.000. 28)  

(3)  Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 7, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000  a Euro 20.000. 29)

(4)  Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000  a Euro 10.000.  30)

27)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
28)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
29)
L'art. 6, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 17, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente dall'art. 1, comma 23, del. D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
30)
L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 24, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.