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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 4 (Autorizzazione)

(1)  Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe o dal presidente della commissione provinciale dighe. 18)

(2)  L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. 19)

18)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
19)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.