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d) Legge provinciale8 maggio 1990, n. 101)
Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

1)
Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 25.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifche, con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade.

massimeDelibera N. 229 del 28.01.2008 - Misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1970 (direttiva “Uccelli") e dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat")

Art. 2 (Circolazione e parcheggio sui terreni protetti)

(1)  La circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 1 sono vietate. A tale divieto sono anche soggetti i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito di autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione.

(2)  In presenza di sufficiente innevamento non è soggetto al divieto di cui al comma 1 l’utilizzo di mezzi meccanici adibiti alla preparazione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate, delle piste da fondo e slittino nonché dei tracciati escursionistici invernali purchè gestiti con il consenso dei proprietari fondiari e concordati con l’ispettorato forestale territorialmente competente. Per i mezzi adibiti esclusivamente a tale attività si prescinde dal rilascio del contrassegno identificativo.

(3)  Per i mezzi di cui al comma 2, utilizzabili anche per altri scopi, nonché per tutti gli altri veicoli a motore adatti alla circolazione sulla neve, l’autorità forestale rilascia apposito contrassegno identificativo del mezzo. In questi casi il mezzo deve essere coperto anche da polizza assicurativa per la responsabilità civile.

(4)  È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo, avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade e dei terreni al fine di evitare inutili danni, disturbi, inquinamenti e rumori, nonché per salvaguardare la sicurezza delle persone e degli animali. In caso di violazione di tali obblighi l’agente accertatore è tenuto a fornire adeguata motivazione comprovante la trasgressione.

(5)  Lungo le strade con circolazione libera è consentito il parcheggio entro una fascia di dieci metri, purché detta fascia sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione.

(6)  Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio consentiti ai sensi del presente articolo. 2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3 (Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali)

(1)  L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione.3) 

(2)  Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strade destinate a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l'assenso dei proprietari e/o usufruttuari degli stessi, nonché degli eventuali affittuari ivi residenti.

(3)  Il divieto di circolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposta in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane immutata.3) 

(4)  È in facoltà dell'amministrazione provinciale o del proprietario della strada l'apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la frequente violazione del divieto di circolazione.

(5)  Il parcheggio all'imbocco delle strade a circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l'accesso e/o la normale transitabilità ad un autocarro. In caso di violazione l'autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l'automezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso.

(6)  È obbligo del conducente rispettare le norme comportamentali di cui all’articolo 2, comma 4. 4)

(7)  Il direttore dell'ispettorato ripartimentale per le Foreste può sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile. È escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi di pronto intervento e di soccorso.

3)
I commi 1 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 23 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
4)
L'art. 3, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4 (Persone autorizzate al transito)   delibera sentenza

(1)  La circolazione sulle strade chiuse ai sensi dell'articolo 3 è consentita limitatamente all'esecuzione di lavori agricolo-forestali, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere detti immobili. Ai medesimi può essere inoltre concessa l'autorizzazione al transito sui terreni di cui all'articolo 2 per raggiungere, per la via più breve, gli immobili di loro disponibilità, previo assenso scritto dei proprietari dei fondi da attraversare. Le affittanze e locazioni vanno comprovate con regolare contratto scritto e devono avere durata superiore ai mesi sei.

(2)  I veicoli immatricolati agricoli e impiegati ed utilizzati per detti scopi, sono esonerati dalle limitazioni di transito e parcheggio previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.

(3)  Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonché sui terreni di cui all'articolo 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, i titolari di uso civico per l'esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al solo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonché gli ospiti pernottanti in esercizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenza di esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 193 del 07.07.1998 - Parchi naturali - autorizzazione al servizio di taxi - limiti e condizioni

Art. 5 (Autorizzazioni)  

(1)  L'amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonché ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull'automezzo. Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come le interessenze, vicini e simili, il contrassegno di cui al presente comma è rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/o ad altre persone da lui designate, dopo averne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiori ad ettari uno, nonché per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l'autorizzazione al transito può essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore o amministratore della proprietà collettiva.

(2)  Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca nonché ad accompagnatori alla caccia del camoscio. 5)

(2/bis)  Il contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada vigente è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse. 6)

(3)  Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono rilasciate secondo parametri e direttive da emanarsi con apposito regolamento.

(4)  Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dall'autorità forestale e contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso.

(5)  I veicoli a motore utilizzati dalla protezione civile, dalle forze di polizia e dai servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi da personale provinciale e comunale, ma non identificabili come veicoli di servizio, l’autorità forestale rilascia un apposito contrassegno. 7)

(6)  L'assessore provinciale alle foreste può consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente articolo 3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente articolo 1. Nell'ambito di parchi naturali l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall'assessore alla tutela del paesaggio.

(7)  Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma 1, che ogni altra forma di autorizzazione al transito, dovranno essere esposti in maniera ben visibile sull'automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.

(8)  Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari della strada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il loro motivato dissenso.

(9)  Quando fosse applicata da parte dell'amministrazione provinciale una sbarra con serratura, unitamente all'autorizzazione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l'obbligo di chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.

5)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
L'art. 5, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
7)
L’art. 5, comma 5, è stato prima sostituito dall’art. 13, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente dall'art. 3, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

(1)  Per la violazione delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali eventualmente previste, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

(2)  Si applica la sanzione amministrativa di Euro 75 per le seguenti violazioni:8) 

  1. transito non autorizzato sulle strade chiuse alla circolazione ai sensi del precedente articolo 3. La sanzione è ridotta a Euro 57 qualora il trasgressore avesse avuto il diritto ad ottenere l'autorizzazione al transito, ma abbia omesso di richiederla, 8) 
  2. cessione in uso dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa assieme al veicolo a motore autorizzato ad un'altra persona; alla stessa sanzione soggiace sia il proprietario che il conducente del veicolo interessato;
  3. parcheggio in violazione dell'articolo 2 e in violazione dell'articolo 3, comma 5;
  4. transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli agricoli in violazione alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4;
  5. mancata restituzione alla scadenza dell'autorizzazione della chiave avuto dall'amministrazione provinciale per sbarre dalla medesima apposte o cessione di una chiave ad altra persona non autorizzata al transito. In quest'ultimo caso, al pagamento della sanzione amministrativa soggiace anche colui che ne abbia fatto uso.

(3)  Si applica la sanzione amministrativa di Euro 57 per le seguenti violazioni:8) 

  1. mancata esposizione od esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione, e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
  2. mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio.

(4)  Si applica la sanzione amministrativa di 200,00 euro per il transito non autorizzato con veicoli a motore nei territori di cui all'articolo 2. La sanzione è ridotta a 100,00 euro, qualora il trasgressore sia in possesso dei requisiti utili ad ottenere l'autorizzazione al transito. 9) 

(5)  Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le tabelle di divieto di transito di cui all'articolo 3, soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato, alla sanzione amministrativa da Euro 138 a Euro 6398)  , da determinarsi caso per caso dall'ufficio servizi affari generali forestali, in deroga alle norme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove, danneggia o deteriora sbarre di chiusura della strada e/o della relativa serratura.

(6)  Per l'inosservanza di quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa di Euro 92.8) 

(7)  Quando le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge vengono compiute nell'ambito di zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali tutelati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali, l'importo delle sanzioni previste dal presente articolo è aumentato del 50%.

(7/bis)  Si procede al sequestro amministrativo del veicolo, qualora il trasgressore tenti di sottrarsi al controllo da parte degli agenti accertatori, tenga un comportamento di guida che costituisca pericolo per l’incolumità delle persone oppure circoli con mezzo privo di targa identificativa o con targa falsificata. Il sequestro viene disposto per una durata di 60 giorni nei casi di sottrazione al controllo o guida pericolosa. Negli altri casi il sequestro è disposto per una durata di 30 giorni. In caso di recidiva i periodi sono raddoppiati. 10)

(8)  Le violazioni e sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono cumulabili.

8)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 22, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
9)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
10)
L'art. 6, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificato dall’art. 13, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 7 (Personale incaricato)

(1)  Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza e di polizia urbana, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali, il corpo forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonché gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  Limitatamente ai territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali l'incarico di osservanza della presente legge è esteso anche al personale dell'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.

(3)  Dell'osservanza della presente legge possono inoltre essere incaricati, a tempo determinato ed a pagamento, rispettivamente dall'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territori di cui al comma 2 del presente articolo, e dall'autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggano i requisiti, previsti dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed abbiano prestato giuramento davanti all'autorità competente. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per il loro impiego, retribuzione, forma di coordinamento del loro servizio, ferme restando le disposizioni di cui al R.D. L. 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 8 (Ufficio competente)

(1)  I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge vanno trasmessi all'ufficio servizi generali forestali della ripartizione VI.

Art. 9 (Variazioni dell'organico di ruoli provinciali)

(1)  I posti in organico della VII e della VIII qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi forestali vengono aumentati rispettivamente di 2 unità. Nel contempo viene ridotto di 4 posti l'organico del ruolo speciale dei servizi veterinari, e precisamente di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario coadiutore e di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario collaboratore.

Art. 10 (Agenti venatori e guardiapesca)

(1)  Agli agenti tecnici dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano addetti all'ufficio caccia e pesca ed all'ufficio azienda provinciale foreste e demanio con mansioni di agente venatorio e/o guardiapesca, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Art. 11 (Norme abrogate)

(1)  Sono abrogate la legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, gli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, nonché l'articolo 20 della legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18.

Art. 1211)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

11)
Omissis.
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