(1) L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è compito degli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 46.
(2) Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie previste agli articoli 54 e 55 della presente legge sono irrogate dal sindaco competente per territorio. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione comunale. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.