(1) In caso di accertamento delle infrazioni di cui al comma tre, lettere a) e d), dell'articolo 54, è applicata, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio; se si tratta di esercizio ricettivo va tenuto conto degli obblighi del conduttore verso la clientela alloggiata.
(2) 75)
(3) Quando sono accertate le infrazioni di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi. 76)