(1) In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 915 a un massimo di Euro 2.739.70)
(2) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un massimo di Euro 915, chiunque:70)
- non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;
- pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;
- non rispetta l'orario di chiusura e di apertura.
(3) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 552, chiunque:70)
- attiva l'esercizio al di fuori del periodo di apertura fissato nella licenza;
- non si conforma all'obbligo della pubblicità dei prezzi;
- viola il divieto di cui all'articolo 38 sulla somministrazione di bevande alcooliche;
- trasferisce o amplia l'esercizio senza averne l'autorizzazione;
- nomina un preposto senza averne l'autorizzazione;
- 71)
- rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio senza giustificato motivo;
- 71)
- non espone la denominazione dell’esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o ne espone uno diverso o pubblicizza l’esercizio con una classificazione non corretta;72)
- non espone la licenza di esercizio;
- non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, riscontrati ai sensi dell'articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 47. 73)
(4) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103 chiunque:70)
- non comunica la cessione o la continuazione dell'esercizio;
- non comunica per tempo la chiusura temporanea;
- non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente gli accertamenti disposti allo stesso fine.
(5) 70)
(5/bis) Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell’esercizio ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:
- alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell’arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta;
- alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta;
- alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) viene raddoppiata e la classificazione revocata;
- l’assessore provinciale al turismo può disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all’ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, l’assessore provinciale al turismo può incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.74)
(6) Le sanzioni amministrative e pecuniarie previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.