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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 54 (Sanzioni)     

(1)  In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 915 a un massimo di Euro 2.739.70) 

(2)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un massimo di Euro 915, chiunque:70) 

  1. non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;
  2. pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;
  3. non rispetta l'orario di chiusura e di apertura.

(3)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 552, chiunque:70) 

  1. attiva l'esercizio al di fuori del periodo di apertura fissato nella licenza;
  2. non si conforma all'obbligo della pubblicità dei prezzi;
  3. viola il divieto di cui all'articolo 38 sulla somministrazione di bevande alcooliche;
  4. trasferisce o amplia l'esercizio senza averne l'autorizzazione;
  5. nomina un preposto senza averne l'autorizzazione;
  6. 71)
  7. rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio senza giustificato motivo;
  8. 71)
  9. non espone la denominazione dell’esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o ne espone uno diverso o pubblicizza l’esercizio con una classificazione non corretta;72)
  10. non espone la licenza di esercizio; 
  11. non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, riscontrati ai sensi dell'articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 47. 73)

(4)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103 chiunque:70) 

  1. non comunica la cessione o la continuazione dell'esercizio;
  2. non comunica per tempo la chiusura temporanea;
  3. non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente gli accertamenti disposti allo stesso fine.

(5) 70) 

(5/bis)  Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell’esercizio ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

  1. alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell’arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta;
  2. alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta;
  3. alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) viene raddoppiata e la classificazione revocata;
  4. l’assessore provinciale al turismo può disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all’ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, l’assessore provinciale al turismo può incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.74)

(6)  Le sanzioni amministrative e pecuniarie previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.

70)
L'art. 54, comma 5, è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera g), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
71)
Le lettere f) e h), dell'art. 54, comma 3, sono state abrogate dall'art. 11, comma 7, lettera f), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
72)
La lettera i) dell'art. 54, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 55, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
73)
La lettera k) dell'art. 54, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
74)
L'art. 54, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
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