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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 53/decies (Trainer del benessere)

(1)  Può svolgere l'attività del/della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(2)  Al trainer/Alla trainer del benessere è consentito anche eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, massaggi non terapeutici del corpo umano, purchè esso/essa sia in possesso di una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un'esperienza professionale definiti nel dettaglio con deliberazione della Giunta provinciale. Tale percorso formativo deve corrispondere almeno alla rispettiva parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti e delle estetiste.69) 

(3)  Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione.69) 

69)
L'art. 53/decies è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9; il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.