(1) Può svolgere l'attività del/della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.
(2) Al trainer/Alla trainer del benessere è consentito anche eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, massaggi non terapeutici del corpo umano, purchè esso/essa sia in possesso di una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un'esperienza professionale definiti nel dettaglio con deliberazione della Giunta provinciale. Tale percorso formativo deve corrispondere almeno alla rispettiva parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti e delle estetiste.69)
(3) Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione.69)