(1) Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40 e al comma 3 dell'articolo 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il richiedente o altre persone interessate possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni.
(2) Qualora la Giunta provinciale non decida entro 90 giorni, il ricorso è da considerarsi accolto. Qualora l'ufficio provinciale dovesse richiedere ulteriori informazioni al Comune o al ricorrente, i termini per la decisione si protraggono di ulteriori 60 giorni.
(3) Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale.54)