(1) Le domande sono istruite effettuando i rilevamenti, richiedendo i pareri, le prese d'atto e informazioni e, ove necessario, proponendo le limitazioni e condizioni che, in funzione dell'oggetto della domanda, risultano necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.
(2) Ultimata l'istruttoria, il sindaco provvede.
(3) Il provvedimento del sindaco, contenente un'adeguata motivazione del mancato accoglimento della domanda oppure la specificazione di ogni dettaglio inerente la licenza di esercizio, la classificazione, o le altre autorizzazioni oggetto della domanda, nonché delle eventuali condizioni e limitazioni e l'invito a corrispondere, ove dovute, le tasse previste dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, è notificato al richiedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.