(1) I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco. Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11. 51)
(2) Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio fino all'avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi. 52)
(2/bis) L’utilizzo dei “totem” in violazione dell’articolo 6/bis, comma 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi. 53)
(3) Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio.