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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 47 (Sospensione dell'attività dell'esercizio)      delibera sentenza

(1)  I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco. Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11. 51)

(2)  Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio fino all'avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi. 52)

(2/bis)  L’utilizzo dei “totem” in violazione dell’articolo 6/bis, comma 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi. 53)

(3)  Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009 - Sicurezza pubblica - esercizi pubblici - licenza rilasciata dal Sindaco - sospensione con decreto del questore per motivi di ordine pubblico
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
51)
L'art. 47, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
52)
L'art. 47, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
53)
L'art. 47, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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