(1) Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono classificati in cinque categorie, in relazione a ubicazione, caratteristiche strutturali, dotazione e gamma di prestazioni.
(2) La classificazione è attribuita dal sindaco contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, secondo i criteri fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge.