(1) La verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), nonché l'effettuazione degli esami di cui alla lettera b) sono esercitate da una commissione nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta provinciale e avente sede presso la Camera di commercio. Essa si compone di:
(2) Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un impiegato della Camera di commercio. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti per la partecipazione alle commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.
(3) In sede di esame nonché di verifica dei requisiti professionali, la commissione decide validamente con la presenza di tutti i membri e a maggioranza dei presenti.
(4) Avverso le decisioni della commissione può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.30)