(1) I richiedenti la licenza d'esercizio e coloro che vengono nominati a preposto devono dimostrare la propria qualificazione professionale nel settore della somministrazione degli alimenti e delle bevande, onde garantire la necessaria capacità ed esperienza nell'autonomo svolgimento delle specifiche attività. La qualificazione professionale è dimostrata nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.
(2) Sono fatte salve comunque le iscrizioni al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi conseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Ai conduttori di spacci interni, di mense aziendali, di case per ferie e di aree di sosta per autocaravan non è richiesta la qualificazione professionale. 24) 25)