(1) La licenza di esercizio può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.
(2) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. 18)
(3) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’esercizio. 19)