(1) In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico per atto tra vivi, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trapasso, può essere autorizzato alla conduzione provvisoria, sino alla definizione della domanda della licenza di esercizio, se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei richiesti requisiti soggettivi.
(2) In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio a causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base della licenza esistente, continuare l'esercizio, nominando, ove non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 16, entro termini ragionevoli un preposto. La continuazione dell'esercizio è comunicata al sindaco nel termine di trenta giorni.