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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 1 (Oggetto)      delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:

  1. legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”;
  2. legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
  3. legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche. 2)

(2)  L'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande, e ricettiva deve essere esercitata nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge ed è soggetta all'obbligo di licenza. Le licenze di esercizio possono essere rilasciate unicamente per le tipologie individuate nel titolo II, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi posti nel titolo III, secondo le procedure stabilite nel titolo VI, e gli esercizi pubblici stessi vanno condotti secondo le modalità previste nel titolo V, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII.

(3)  Non è soggetta all'obbligo di licenza la somministrazione al pubblico di latte o latticini di produzione propria, di campioni gratuiti nell'espletamento di attività commerciali o nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche, la vendita di bevande analcooliche a mezzo di distributore automatico su aree non pubbliche, nonché la somministrazione di bevande analcooliche ai soci di circoli o associazioni nell'ambito della sede sociale.

(4)  Inoltre, non sono soggette all'obbligo di licenza le organizzazioni o istituzioni che svolgono attività promozionale a favore della gioventù ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, in relazione all'attività di somministrazione di pasti e bevande e all'attività ricettiva in favore di giovani, se queste prestazioni, a giudizio della commissione per i pubblici esercizi, vengono fornite nell'ambito di preminente attività pedagogica; non è però consentita la somministrazione di bevande alcooliche. Quando la predetta commissione è chiamata a decidere in merito, essa è integrata con l'assessore comunale per i giovani o, in difetto, con un rappresentante del competente ufficio provinciale per il servizio giovani. Avverso la deliberazione della commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

(5)  3)

(6)  Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi nè la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi.4) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
3)
L'art. 1, comma 5, è stato abrogato dall'art. 75, comma 1, lettera d), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.
4)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.