(1) La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:
- legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”;
- legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
- legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche. 2)
(2) L'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande, e ricettiva deve essere esercitata nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge ed è soggetta all'obbligo di licenza. Le licenze di esercizio possono essere rilasciate unicamente per le tipologie individuate nel titolo II, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi posti nel titolo III, secondo le procedure stabilite nel titolo VI, e gli esercizi pubblici stessi vanno condotti secondo le modalità previste nel titolo V, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII.
(3) Non è soggetta all'obbligo di licenza la somministrazione al pubblico di latte o latticini di produzione propria, di campioni gratuiti nell'espletamento di attività commerciali o nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche, la vendita di bevande analcooliche a mezzo di distributore automatico su aree non pubbliche, nonché la somministrazione di bevande analcooliche ai soci di circoli o associazioni nell'ambito della sede sociale.
(4) Inoltre, non sono soggette all'obbligo di licenza le organizzazioni o istituzioni che svolgono attività promozionale a favore della gioventù ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, in relazione all'attività di somministrazione di pasti e bevande e all'attività ricettiva in favore di giovani, se queste prestazioni, a giudizio della commissione per i pubblici esercizi, vengono fornite nell'ambito di preminente attività pedagogica; non è però consentita la somministrazione di bevande alcooliche. Quando la predetta commissione è chiamata a decidere in merito, essa è integrata con l'assessore comunale per i giovani o, in difetto, con un rappresentante del competente ufficio provinciale per il servizio giovani. Avverso la deliberazione della commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
(5) 3)
(6) Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi nè la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi.4)