Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) Ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente articolo 1 competono, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione alle condizioni e nella misura stabilite dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.
(2) I componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente articolo 1 possono fruire dei servizi di mensa delle Unità Sanitarie Locali alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle medesime.