(1) Contro le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro. è ammesso ricorso gerarchico all'assessore provinciale competente, che si esprime con provvedimento definitivo su parere conforme di un collegio tecnico per i ricorsi, composto da:
(2) Il ricorso va presentato all'Ufficio provinciale competente, entro il termine fissato per l'esecuzione delle disposizioni e contenuto nel verbale d'ispezione o di verifica, o comunque entro 15 giorni dalla notifica del verbale.
(3) Il ricorso ha effetto sospensivo sulle disposizioni fino alla decisione dell'assessore provinciale competente, purché il ricorrente indichi, contestualmente al ricorso, i provvedimenti di sicurezza che egli ritiene idonei a ridurre efficacemente il rischio, fino alla decisione del ricorso, e che intenda nel frattempo attuare; oppure deve opportunamente motivare perché non intenda attuare alcun provvedimento. Trascorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso senza che sia stata comunicata la decisione all'interessato, il provvedimento impugnato diventa definitivo.5)