(1) Coloro che, legalmente richiesti dall'ufficio tecnica della sicurezza o dall'ufficio sicurezza del lavoro o dall'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi o dal personale ispettivo di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921.15)
(2) Chi impedisca od ostacoli in modo grave il personale ispettivo nell'esecuzione di una ispezione di controllo della sicurezza o di un'inchiesta di infortunio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921.15)
(3) Coloro che non eseguano in tempo utile le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 921 a Euro 1.835.15)
(4) La contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative avviene secondo le modalità di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.