(1) I diritti per i servizi di cui all'articolo 20 devono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta secondo le modalità ivi indicate.
(2) Se il pagamento avviene successivamente alla scadenza del termine prefissato, va corrisposta una penale pari al 10% dell'importo dovuto oltre agli interessi legali. I relativi importi sono recuperati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.6)