(1) I servizi di collaudo, verifiche di macchine, impianti e apparecchi sono soggetti al pagamento di un diritto a favore dell'amministrazione provinciale.
(2) Tali servizi sono gratuiti se svolti a favore dell'amministrazione provinciale.
(3) I diritti per i servizi a pagamento sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto di un costo base orario onnicomprensivo per funzionario di lire 55.000, aumentabile fino al 50% nel caso di impiego di strumentazione. I diritti possono essere periodicamente rideterminati con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto dell'evoluzione del costo della vita secondo l'indice ISTAT.